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Regolamento Newslot, Bernardi (CNA) in audizione presso la Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia
10/9/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) – Dopo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione Lombardia contro il gioco d’azzardo patologico, si pensa di istituire quello che dovrà occuparsi di definire meglio il regolamento e le sanzioni per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento. Oggi l’audizione di Eugenio Bernardi, CNA e operatore del comparto dell’apparecchio da intrattenimento. “Ringrazio preliminarmente il Presidente e i membri della IV Commissione Attività produttive e Occupazione – ha esordito Bernardi – per l’invito, sperando che il confronto sia utile e non un semplice dovere amministrativo. Penso che alcuni di voi mi conoscano almeno telematicamente visto l’invio di numerose e-mail, a volte polemiche, ma sempre inspirate dalla volontà di offrire informazione e, soprattutto, collaborazione. Avverto da subito che concordo con alcune delle affermazioni del dott. R. LAMBICCHI, della D.G. Commercio, che, audito in precedenza, segnala – a parer mio giustamente – le seguenti incongruenze: “in primis che la Regione Lombardia entra, nel limite del possibile, in una materia regolamentata da altre normative, fra cui quella nazionale” e: “Precisa quindi che lo stesso ha accorpato vari obblighi dei gestori dei locali dove si pratica il gioco d’azzardo lecito, obblighi in parte previsti da normativa nazionale”.
Il dott. LAMBICCHI, infine, conclude: “che l’Esecutivo non poteva prevederle nel corpo di un regolamento, in quanto le sanzioni vanno irrogate con legge”.  

Sintesi del documento presentatao in Commissione Il regolamento – osserva Bernardi – che la Giunta vuole emanare, trattasi di “regola tecnica”, come specificato nel medesimo art.1, e prevede l’obbligo, come forse già la Legge Regionale n.8 (parlando di distanze metriche e altre prescrizioni), della notifica alla Commissione DG Imprese, come da regole comunitarie. A norma dell’articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34/CE l’obbligo di notifica è imposto per le regole tecniche la cui osservanza è obbligatoria in uno Stato membro o in una parte importante di esso. Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo 1, paragrafo 11, l’elenco completo delle autorità competenti per una parte importante del territorio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 127 del 31 maggio 2006, pag. 14). Secondo tale elenco, solo le seguenti autorità in Italia hanno l’obbligo di notifica:
Regioni (20)
Banca d’Italia
Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP)
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) La mancata notifica – avverste il tecnico emiliano – può portare all’apertura di una procedura d’infrazione verso lo stato membro da parte della Commissione Europea, come è già più volte accaduto anche nel settore dei giochi, in 6 casi. In riferimento alle attività dei pubblici esercizi di coloro che affermano che l’attività prevalente di un bar dovrebbe essere quella per cui si è ottenuta licenza di commercio, costoro dimostrano una scarsa conoscenza delle leggi e dei regolamenti, non ultimo l’art.86 del TULPS: Più volte il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno che sullo stesso argomento si sono pronunciati sull’installazione dei giochi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110 del T.u.l.p.s. all’interno dei pubblici esercizi. I due Ministeri affermano che per l’installazione di questa tipologia di giochi non è necessaria la licenza ex articolo 86, terzo comma del t.u.l.p.s.
Il Ministero dello sviluppo economico, infatti, nel penultimo comma della nota del 26 giugno 2007 rileva che: “gli esercenti di dette attività già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del T.u.l.p.s., potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all’art. 110 del T.u.l.p.s., in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere una ulteriore analoga autorizzazione.
Con una nota successiva ad altre intervenute nel 2007 e 2008, il Ministero dell’Interno con risoluzione del 6.03.2009 prot. n. 20918 ha fornito un ultimo definitivo chiarimento sulle licenze, nella quale si chiarisce che gli esercizi titolari di licenza di cui all’art.86 comma 1 Tulps non hanno necessità di presentare la Dia per l’installazione degli apparecchi comma 6 e 7. Per installare i giochi di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 Tulps non serve la dia ex art. 194 reg. Tulps. Sempre in riferimento all’art. 1, separare lo spazio dedicato ai giochi dalle altre attività dell’esercizio pubblico, avviene già in tanti locali, ma – sottolinea Bernardi – dipende dagli ambienti e dalle conformazioni dei locali medesimi, la divisione proposta e vincolata al numero massimo di tre apparecchi, appare illogica e controproducente. La normativa regionale lombarda si scontra con diverse norme e alla data odierna, a seguito di una successione di modifiche all’articolo 110 del T.u.l.p.s., gli apparecchi da intrattenimento previsti dai commi 6 e 7 di tale articolo sono soggetti a contingentamento. Solo questa tipologia di giochi può essere contingentata. Lo ha precisato il T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. IV con la sentenza del 9 novembre 2005, n. 3951. L’eventuale intervento regolamentare dei Comuni nella materia dell’attività di videogioco non può riguardare – rileva il Tar – la disciplina del contingentamento numerico degli stessi, già definito dalla normativa statale (legislativa e regolamentare), giacché l’eventuale regolazione comunali (e io dico anche Regionali) configurerebbe non solo un indebito intervento nella materia della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica (rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma II, lett. h della Costituzione), ma anche una indebita restrizione del diritto di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione). Di conseguenza può essere sanzionata esclusivamente l’installazione di un numero di giochi superiore alle disposizioni emanate. Il Decreto sul nuovo contingentamento 2011 è dettato dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ed in particolare l’articolo 1, commi 70, 72, 80, 81 e 82; sottopone il medesimo alla procedura (tutta “endo – A.A.M.S” sia a livello di accertamento che di irrogazione e riscossione di eventuali sanzioni). Si rileva che il numero di apparecchi installabili in un pubblico esercizio è quello individuato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e del Direttore dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato del 18 gennaio 2007 e il successivo Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011. Non è stato il settore – commenta Bernardi –  che ha spinto per un nuovo contingentamento numerico di quel tipo, ma certe concessionarie, così si è quasi raddoppiato il numero di apparecchi Newslot installabili per locale rispetto ai contingentamenti precedenti del 2003/2007 che stabilivano limiti più restrittivi massimo 2/4 apparecchi per pubblico esercizio, ora si arriva fino ad 8 e nelle tabaccherie si è dimezzata la metratura di riferimento.
Nel frattempo però sono arrivate le 57mila VLT(calcolate sul 14% guardacaso sugli apparecchi Newslot in esercizio) e tutte di produzione estera, con aspettative di vincita di jackpot da 100 mila a 500 mila euro e giocate fino a 10 euro, assai diverse dalle Newslot dei bar che si fermano a una vincita di 100 euro e costo giocata 1 euro.
In Europa, ad esempio in Germania, Spagna e Inghilterra, mediamente, per ogni nazione, sono installate oltre 250 mila apparecchi AWP simili alle nostre Newslot ma con parametri diversi a seconda dello stato europeo, oltre a ciò queste nazioni hanno un elevato numero di Casinò. Tutti questi elementi hanno portato il legislatore del 2010 a modificare la funzione e la struttura stessa della disciplina del contingentamento. Così già dal 1° gennaio 2011 i limiti numerici degli apparecchi installabili non sono da considerare quale limitazione della licenza del singolo esercente, ma rivestono una diversa funzione, quella cioè di disciplinare le modalità di offerta di gioco da parte del concessionario. A conferma di questa conclusione sono da evidenziare i seguenti elementi:
a) i soggetti responsabili per la installazione in eccedenza sono i concessionari (gli esercenti possono essere responsabili in solido con il concessionario del pagamento delle somme predette e con essi i gestori proprietari degli apparecchi installati);
b) la legge ha delegato AAMS a compiere una ricognizione dettagliata degli apparecchi e dei luoghi presso i quali gli stessi risultino installati ed in seguito a questo rilevamento, creata una apposita banca dati. La scelta operata è quella di riassumere in un unico documento tutte le norme disciplinanti la materia e gli apparecchi contingentati sono solo quelli di cui al comma 6 dell’art. 110, le norme non modificate sono quelle riferite al gioco alternativo comma 7 ovvero quella contenuta nell’art. 3 comma 3 del decreto del 28 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico dei concessionari (corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, il completamento dell’offerta di gioco con altro genere di apparecchio: “l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 (…)”;
Non è corretta – precisa Bernardi – la definizione di gestore, in quanto la norma nazionale mutuata dal Decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 coordinato con Decreto 4 12 2003. all’art. 1 definisce le figure del gestore che è colui che installa gli apparecchi nei locali pubblici, mentre il conduttore dei locali pubblici è l’esercente. Non si può essere d’accordo sulla ghettizzazione degli spazi all’interno dei locali (bar o tabaccherie) per gli apparecchi Newslot perché condivido quanto affermano diversi psicoterapeuti: “il gioco praticato in ambienti aperti e al contatto col pubblico è molto più disincentivante verso gli avventori e serve a far si che chi gioca si senta controllato”; sono tremendamente più pericolosi gli ambienti esclusivi, con luce soffusa, ammiccanti, ambienti che vogliano scimmiottare i veri Casinò, perché fanno perdere il contatto con la realtà. Molti psicoterapeuti, inoltre, definiscono “assai pericoloso il gioco online perché il giocatore opera in ambiente familiare ma in completo isolamento”.
Non posso che concordare con quanto afferma Achille Saletti (gruppo Saman) su stime gioco patologico: “Allarme sociale per cercare sostegno finanziario”
“Non contesto l’esistenza del fenomeno, ma non possiamo parlare di emergenza”. E’ quanto dichiara Achille Saletti, criminologo e presidente del gruppo Saman http://www.samanstudio.com/chi-siamo/chi-siamo che si occupa di dipendenze, in merito alle stime che riguardano i giocatori patologici in una intervista a Il Fatto Quotidiano . “Se davvero sono quasi 800mila i potenziali ludopatici, mi domando perché non ci sia una corrispondenza di numeri relativi ai pazienti in carico al servizio sanitario nazionale, che al 2013 sono solo 7 mila.
E non si può certo dire che Saletti sia disinformato in materia di gioco patologico. In collaborazione con la Regione Lazio, ad esempio, il gruppo Saman ha ideato il progetto “Rien ne va plus 2”.
Gli stanziamenti pubblici contro le dipendenze sono pochi. Le ricerche che riportano le stime sui giocatori patologici, tutte commissionate e pagate dai committenti, credo vogliano puntare sul grave “allarme sociale” per cercare sostegno finanziario. E’ una furbizia di sopravvivenza. Si cavalca un elemento emergenziale cercando di pompare il fenomeno più di quanto non sia necessario.
Rispetto alla diffusione del gioco – osserva Bernardi – non mi sembra che negli altri Paesi stia succedendo quello che succede qui. Anche negli Stati Uniti, dove le slot machine sono legali da sempre, ci sono persone dipendenti ma non se ne parla mai nei termini emergenziali che si sento qui in Italia.
Per quanto concerne il presentare certi studi di matrice americana per sostenere le tesi sul gioco patologico, ricordo che gli apparecchi Newslot dei bar sono altra cosa, non hanno nulla a che fare con le slot machine americane, forse quest’ultime assomigliano molto di più alle 57mila videolottery o VLT, che ricordo – in totale in tutto il resto nel mondo – ve ne sono in uso circa 160 mila.
Come è possibile affermare che certi luoghi siano sensibili alla presenza di apparecchi da gioco Newslot comma 6/a e non ad altri giochi diffusi in oltre 65 mila punti vendita in Italia eppure in questi luoghi vietati a certi giochi si continui a distribuire alcolici.
Le Newslot italiane (apparecchi conformi all’art. 110, comma 6/a del TULPS) hanno un concetto di gioco completamente diverso, perché essendo derivate come sviluppo dalle AWP inglesi.
A.W.P. (e non Newslot quando un acronimo può spiegare meglio)
Awp, Amusement With Prizes – Gioco da trattenimento a premio, predominante in Inghilterra (diffuso anche in Spagna, Germania,Olanda e naturalmente in Italia), che consiste tradizionalmente in 3, 4, 5, ruote sulle quali sono stampati dei simboli ( ora anche video riprodotte), le varie combinazioni di simboli danno luogo a diversi livelli di vincita, oppure la possibilità di accedere ad ulteriori giochi specifici o bonus game, che offrono premi o vincite variabili alcuni Stati europei la vincita arriva anche a 500 euro e le percentuali di ritorno variano dal 70% all’85%, ma la tassazione è calcolata sulla differenza fra il giocato e il vinto.
Il termine e’ applicato in campo internazionale a qualsiasi gioco a premio in denaro con software residente su scheda o computer.
Ricordo che le comma 6/a del 110 Tulps sono apparecchi da intrattenimento, avendo parametri fissi e risultati altrettanto fissi da conseguire, ovvero giocata da 1 euro, vincita di max.100 euro devono mantenere una percentuale di vincita almeno del 75%, dal 2013 al 74%, (praticamente inchiodata per il calcolo del Preu sull’introdotto che impedirebbe un guadagno certo alla filiera), su un ciclo prestabilito e dichiarato massimo di 140 mila partite (mediamente è però di 28/30 mila).
Tali apparecchi non sono ‘randomici’ ma parzialmente controllati per mantenere quei parametri precedentemente descritti che si potrebbero definire “ quasi deterministici” per poter essere certificati.
Non mi dilungo in questa sede e rimando per chi volesse approfondire al link: http://www.bernardieugenio.com/prova/ita/20120309_2.htm
Per quanto riguarda il gioco a i minori è un falso problema, blandito per enfatizzare la pericolosità degli apparecchi Newslot presenti all’interno dei pubblici esercizi, si mostra tabella ripresa dal Libro Blu di ADM del 2014, riferito ai controlli anno 2013.
Su 23 mila controlli effettuati dall’ADM si sono riscontrate solo 68 violazioni per il non rispetto del divieto ai minori e in massima parte riferite alle sale scommesse. Si parla di introdurre sanzioni che sono già esistenti all’articolo 7 del Decreto Balduzzi, sia sulle violazioni al divieto dei minori di 18 anni, sia per le mancate apposizioni dei cartelli, degli avvisi e delle locandine sul gioco patologico delle ASL locali, si arriva anche a multe da 50 mila euro. La richiesta del documento d’identità, pare norma che non compete a leggi regionali o a decreti attuativi ma è norma di P.S. e quindi deve essere emanata dal Ministero dell’Interno, se pur come ho già scritto esiste già il divieto ai minori di anni 18 di accedere ai giochi nell’articolo 7 del Decreto Balduzzi. Il divieto di installare apparecchi all’esterno dei locali è già contenuta nel Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011, art.5 comma 2. Non è corretta la definizione di gestore ne nell’art.4 che nell’art.5, come già puntualizzato in precedenza, in quanto la norma nazionale mutuata dal Decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 coordinato con Decreto 4 12 2003. all’art. 1 definisce le figure del gestore che è colui che installa gli apparecchi nei locali pubblici, mentre il conduttore dei locali pubblici è l’esercente.
Quanto definito dall’art.5 comma 1, 4 e 5 riferito agli esercenti (non al termine gestori) è già previsto dall’art. 5 e l’art.7 commi dal 4 al 10 del Decreto Balduzzi 8 novembre 2012, n. 189 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute». I locali pubblici di tali prescrizioni sono già attrezzati.
Il comma 3 dell’art.5 non può e non deve essere il gestore (esercente esercizio pubblico) “a invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza”, non è loro compito e non hanno competenze specifiche, sarà compito eventualmente degli operatori sociali previsto dal comma 2.
In merito ai controlli ricordo che esistono già nel Decreto Balduzzi le sanzioni e le applica ADM (ex AAMS)
I NUMERI E I VALORI ECONOMICI DEL GIOCO IN LOMBARDIA
Veniamo ora al flusso di giocate e compariamo quello nazionale che abbiamo con dato suddiviso con quello della Regione Lombardia che troviamo conglobato nei dati del Libro blu di ADM per il 2014. Se a livello nazionale nel 2013 (in calo rispetto al 2012) abbiamo un entrata lorda dalle Newslot di 25.422 milioni di euro e dalle VLT 22.085 milioni di euro per un totale di 47.507 milioni di cui in Lombardia sono 13.904 milioni.
Applicando il rapporto nazionale tralasciando i trascurabili incassi dei comma 7 (inglobati nella tabella) abbiamo un entrata lorda dalle Newslot in Lombardia di circa 7.162 milioni di euro e dalle VLT di circa 6.463 milioni di euro. Prendiamo ora il dato dell’entrata lorda dalle Newslot in Lombardia di 7.162 milioni di euro e lo dividiamo per Newslot presenti mediamente in quell’anno ovvero 71.142 conseguentemente lo dividiamo per 365 giorni anno otteniamo un introdotto medio giornaliero di 275,8 euro ( la media nazionale è inferiore), il che vuol dire che giornalmente lo Stato su quella cifra ricava euro 38,6 ( PREU al 12,7% + ADM 0,8% + costo rete 0,5% = tot. 14%), il rimanente 11% suddiviso fra esercente e gestore proprietario degli apparecchi, con percentuale più elevata a carico del primo (causa concorrenze sleali di certi concessionari proprietari oltre che controllori delle Newslot) è di euro 30,33 da ripartire.
Quindi un gestore di apparecchi ricava mediamente 12 euro ad apparecchio al giorno e quindi un mensile per apparecchio di 365 euro, calcolando poi le spese del cambio macchina continuo, l’assistenza e i furti o danneggiamenti e un fermo macchina per riparazione mediamente di 20 giorni. Quindi vengono smentite le ipotetiche e fantasiose cifre di 1.500 euro mensili di alcuni male informati che mi hanno preceduto in audizione. Tale cifra potrebbe ricavarla un terminale VLT distribuito nelle oltre 850 sale in Lombardia se si compie la medesima analisi. ULTERIORE ANALISI SU EVENTUALI VIOLAZIONI ALLA DIRETTIVE EUROPEE La Legge Lombarda n.8 emanata espressamente in riferimento solo ad alcune tipologie di apparecchi e di giochi potrebbe violare l’articolo 34 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Tale legge è contro la libertà d’impresa e pone limiti ingiustificati alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49, trattato Ue. La Legge n.8 riguarda:
In Lombardia nel 2013 dai dati del Libro Blu di ADM sono attive 868 Sale VLT con 10.487 terminali. Vi sono 16.064 Esercizi pubblici con 71.147 Newslot e 11.835 videogiochi e flipper, installati obbligatoriamente non nella totalità nei medesimi locali nonostante l’obbligo da Decreto contingentamento 2003, 2007 e rinnovato nel 2011. Sempre in Lombardia nel 2013 vi sono aperte 32 sale bingo, 1522 Punti vendita concorsi pronostici, 5.772 punti vendita giochi numerici a totalizzatore , 605 punti gioco ippico, 145 negozi di gioco ippico, 40 Agenzie ippiche, 725 punti gioco sportivo, 189 negozi di gioco sportivo, 119 Agenzie sportive, 4935 Ricevitorie lotto e 9571 punti vendita lotterie.
Nessuna di queste seconde attività è stata toccata dalla Legge 8 Regione Lombardia, se non marginalmente le sale scommesse o chi ha più attività. CONCLUSIONI Direi che la Legge Regionale pur partendo da alcuni principi condivisibili, soprattutto per l’allarme sociale dovuto alla proliferazione soprattutto di sale VLT, ma si è occupata di una sola tipologia di gioco e quindi ha affrontato il problema del GAP e delle ludopatie ( che sono cosa diversa) in modo assai parziale e incompleto.
Quello che ho sempre pensato che la cifra di “800 mila potenziali ludopatici” è stata messa nel frullatore mediatico, già alla fine degli anni 2000 (quando era pieno di Videpoker) e ora tutti ci credono: la politica, i politicanti e tutti coloro che sono artefici del così detto “panico morale”. Poi che ci siano persone o individui che soffrono delle problematiche e delle patologie del gioco e che sono difficilmente individuabili è altrettanto vero, ma non in un numero così rilevante e non è certo colpa di un solo prodotto di gioco.
Leggasi anche il rapporto della Caritas 2012 che parla dello 0,1% di persone affette da GAP, dell’ASL Bologna parla di fenomeno limitato allo 0,3% e i dati del DAP parlano di 7.000 persone in cura in tutti i SERT d’Italia.
Per la cura del GAP non vi sono linee di indirizzo, protocolli e coordinamento nazionale per poter attivare efficaci ed efficienti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Assenza di dati epidemiologici nazionali validi per un corretto dimensionamento del fenomeno con una lettura su base nazionale e regionale.
Occorrerebbe concordare con gli enti locali (ANCI) i nuovi contingentamenti, e non certo le distanze da luoghi sensibili, e su questo concordano anche esperti di gioco patologico (da moltissimi anni e non dell’ultima ora) come il Dott. Iori del Conagga, che dovreste audire, per capirne più compiutamente occorrerebbe anche audire anche enti internazionali che certificano i giochi, come il SIQ Italia o l’NMI Italia.
Se la riduzione si applicherà alle Newslot tale ridimensionamento dovrà avvenire anche e soprattutto per le VLT ma anche alle decine di punti di vendita di altri giochi sul territorio, senza dimenticare che il gioco online lo si può usare su qualsiasi tablet o smartphone, anche all’interno dei luoghi sensibili.
A queste audizioni è mancato fin’ora uninterlocutore fondamentale l’Ente Regolatore ovvero i Monopoli di Stato oggi ADM.

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