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Stabilità 2015. Ecco il testo integrale della manovra ‘bollinata’ dalla Ragioneria dello Stato
23/10/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) Di seguito il testo della legge di Stabilità relativo al settore dei giochi che ieri è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria dello Stato. I provvedimenti hanno subito alcune modifiche rispetto alla versione del 15 ottobre scorso, quella cioè licenziata dal Consiglio dei Ministri. 20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, a decorrere dall’anno 2015, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione le seguenti disposizioni per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli:
a) il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, ed in particolare le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del predetto decreto, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione di dati personali;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori ad euro diecimila;
d) continua ad applicarsi l’articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
e) il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta di cui all’alinea, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quale l’attività è avviata;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non opera conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centomila;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo
7, comma 5, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del predetto articolo 7, nonché con la chiusura dell’esercizio ovvero del punto vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro mille;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro millecinquecento per ciascun apparecchio installato.
21. La percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi AWP di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento. La percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi VLT di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all’81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.
22. Al fine di consentire gli adeguamenti tecnologici degli apparecchi AWP e VLT necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite le previsioni del comma 21 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
23. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto regio decreto n. 773 del 1931, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio; b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, in ragione di un’aliquota di prelievo del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio. 24. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio. 25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di Polizia che procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna alla Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecento per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma. 23. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21 e 22, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell’esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   Scarica il testo del 23 ottobre 2014 stabilità_ultima versione   Scarica la bozza del 15 ottobre Schema DDL Stabilità 2015
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