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Legge di Stabilità, giro di vite del Governo sui CTD
16/10/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) – Giro di vite sui CTD nella manovra economica varata ieri sera dal Governo. Palazzo Chigi punta a recuperare gettito anche dai centri trasmissione dati collegati a operatori esteri che raccolgono scommesse senza una concessione rilasciata dallo Stato italiano.   Il governo intende applicare un’imposta unica pari a circa il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia dove è ubicato l’esercizio di gioco, su un imponibile forfettario. Secondo quanto confermato nella bozza del provvedimento che Agimeg ha potuto visionare – fermo restando che il testo è naturalmente soggetto a modifiche – il giro di vite sui CTD è solo una premessa di quanto già previsto dalla Delega Fiscale (art. 14) ancora in fase attuativa. Nella bozza di legge si chiarisce come i titolari e/o proprietari dei centri trasmissione dati dovranno necessariamente rispettare la normativa Antiriciclaggio (in particolare in riferimento agli obblighi di identificazione), comunicare i dati anagrafici all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non offrire eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Vietata inoltre la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a diecimila euro, mentre continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi da gioco (sia slot che Videolottery) all’interno degli esercizi: in ogni caso – si legge – “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco” degli operatori del gioco lecito, o “ne effettua la cancellazione, ove già iscritto”. Inoltre, la legge ribadisce l’applicazione di alcune disposizioni già previste dal cosiddetto Decreto Balduzzi in materia di divieto di gioco minorile e dell’obbligo di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, “nonche’ le relative probabilita’ di vincita devono altresi’ figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”.   Ecco il testo integrale degli articoli inerenti i giochi: “19. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , le parole: 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”. 20. In attesa del riordino della disciplina in materia giochi conseguentemente all’attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 14 della legge 11 marzo, 2014, n.23 per assicurare parità di condizione competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto del Stato e persone che, in assenza dio tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non che in considerazione del fatto che in tale secondo caso il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, a decorrere dall’anno 2015, nei riguardi, del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione le seguenti disposizioni per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali deboli: a) il decreto legislativa 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, ed in particolare le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del predetto decreto, in materia di obblighi di identificazione assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 e successive modificazioni, in materia di protezione di dati personali; b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori ad euro diecimila; d) continua ad applicarsi l’articolo 7, comme 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; e) il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta di cui all’alinea, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quali l’attività è avviata; f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovverno ne effettua la cancellazione, ove già iscritto; g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’importo si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio e il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodo d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non opera conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita: 1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila; 2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centomila; 3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del predetto articolo 7, nonché con la chiusura dell’esercizio ovvero del punto vendita; 4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8; 5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro mille; 6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro millecinquecento per ciascun apparecchio installato.   20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015: a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento; b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all’81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento”.
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