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Slot. Agenzia delle Dogane e Sogei ‘condannate’ dal Tar a fornire al gestore documentazione su versamento prelievo erariale: “Assicurare la trasparenza”
20/10/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) Il Tribunale Amministrativo del Lazio, sezione di Roma, ha annullato la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale è stato denegato l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, a seguito di formale istanza del 19 marzo 2014, finalizzata a prendere visione e ad estrarre copia degli atti relativi all’esatto ammontare delle somme dovute/versate da un concessionario di rete a titolo di PREU con riferimento agli apparecchi di cui è titolare la società che ha presentato il ricorso. I fatti Una società operante nel settore dei c.d. “apparecchi per il gioco lecito”, tra cui sono ricompresi quelli di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., di cui è proprietaria, apparecchi che, per poter regolarmente operare, devono essere collegati alla rete telematica gestita da uno dei concessionari già selezionati da AAMS è conseguentemente iscritta nell’Elenco dei soggetti terzi incaricati della raccolta tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dall’anno 2008 fino al 20 marzo 2013, la stessa è rimasta collegata alla rete di un concessionario che hanno sottoscritto con A.A.M.S. stessa un contratto di concessione di servizi. Il rapporto commerciale tra la società e il concessionario si è interrotto bruscamente in data 20 marzo 2013 per motivi riconducibili sostanzialmente alla volontà della socità di operare tramite un altro concessionario. La società ha avuto modo di ritenere che, nel corso degli anni di vigenza del rapporto fra le parti, il concessionario abbia effettuato conteggi del tutto arbitrari e contestabili anche con riguardo al calcolo del PREU e del relativo conguaglio annuale, che questi era tenuto a versare alla società. Il concessionario si è rifiutato di esibire le liquidazioni PREU annuali dal 2007 al 2012 attestanti il pagamento del PREU effettuato in favore di AAMS sugli apparecchi nella titolarità della società e ha omesso di fornire i dati analitici dei contatori annuali estratti dagli apparecchi con ciò impedendo una ricostruzione puntuale e fedele degli importi dati/ricevuti/versati ad AAMS nel corso del rapporto intercorso con il gestore.
La società, al fine di tutelare le proprie ragioni, ha interpellato direttamente A.A.M.S. con una circostanziata istanza di accesso agli atti per verificare la corrispondenza tra i contatori di gioco indicati dal concessionario e quelli risultanti dalle letture rilevate dal sistema statale di Sogei s.p.a. per conto di AAMS ed avente ad oggetto tutti gli atti in possesso di AAMS/SOGEI . L’A.A.M.S., in riscontro, ha opposto, in data 18 aprile 2014, con la nota impugnata in via principale con il ricorso in trattazione, il diniego dell’accesso agli atti richiesti mentre la società Sogei non ha nemmeno riscontrato la suddetta istanza, pur dalla stessa ricevuta in data 24 marzo 2014.
Secondo i giudici, che hanno accolto il ricorso“ l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990 e che sono, pertanto, accessibili, ai sensi del comma 3, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, e che, invece, sono sottratte all’accesso solo le categorie di documenti tassativamente previste dall’art. 24, tra cui, espressamente gli “atti del procedimento tributario”. “Non ci si può esimere dal rilevare che, per principio giurisprudenziale consolidato in materia, – aggiungono i giudici- la preclusione dell’accesso agli atti del procedimento tributario, sancita dall’articolo 24, lettera b), della legge n. 241 del 1990 deve essere intesa, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, in senso relativo, ossia nel senso che l’inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta (Cons. Stato Sez. IV, 10-02-2014, n. 617). E, nel caso di specie, non appaiono sussistere dubbi in ordine alla circostanza che i periodi temporalmente interessati dalla richiesta di accesso lascino presupporre, in mancanza di elementi in senso contrario, la definitività dei relativi rapporti”.