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Bingo, il testo integrale della sentenza che annulla il bando
17/10/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) – Di seguito il testo integrale della sentenza con cui la Seconda Sezione del Tar Lazio ha annullato la gara per il rinnovo delle concessioni del bingo:   REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2014, proposto da: Bingo Plus s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Annalisa Lauteri, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via Panama, 58; contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento del bando indetto da ADM (pubblicato G.U.U.E. in data 26.7.2014 e sulla G.U.R.I-. – V serie speciale – n. 88 del 4.8.2014) “per l’esperimento di una gara comunitaria mediante procedura aperta da effettuare ai sensi dell’art. 1, commi da 636 a 638, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’affidamento di 228 concessioni per l’esercizio, tramite rete fisica, in sale dedicate aventi le caratteristiche indicate nelle Regole Tecniche di cui alla presente procedura, del gioco del Bingo istituito dal d.m. 31 gennaio 2000, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni”; di ogni altro atto presupposto, coordinato e/connesso, ivi inclusi, per quanto possa occorrere: schema di convenzione – tipo; regole amministrative e relativi allegati; nomenclatore unico delle definizioni; risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale ADM in data 9 settembre 2014.   Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie e/o note difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Silvia Martino; Uditi gli avv.ti, di cui al verbale di udienza; Visto l’art. 60 del Codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata; Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; Sentite le parti costituite presenti in camera di consiglio; Considerato che l’art. 2, comma 1, lett. b) del d.m. 31 gennaio 2000, n. 29, invocato in relazione all’omesso inserimento, nel bando, di vincoli relativi alla distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del “bingo”, contrasta con i principi comunitari vigenti in materia, da ultimo ribaditi dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., 16 febbraio 2012 in cause riunite C-72/10 e C- 77/10, i quali, per la loro portata generale, appaiono applicabili anche alla fattispecie in esame; Ritenuto pertanto che, correttamente, l’amministrazione intimata non abbia fatto applicazione della surrichiamata norma regolamentare, la quale, nel caso di specie, a tacer d’altro, avrebbe attribuito un indebito vantaggio concorrenziale agli attuali concessionari; Considerato, ancora, che nemmeno appare illegittima, o irragionevole, la scelta di assegnare le concessioni secondo un criterio meramente economico, e non già secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto, nel disciplinare tecnico, sono puntualmente indicate le specifiche che le offerte debbono comunque soddisfare; Ritenuto che la clausola recata dall’art.16 dello schema di convenzione evochi semplicemente il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c. (“inserzione automatica di clausole” per effetto di norme imperative sopravvenute) e lasci, comunque, impregiudicata la possibilità per i concessionari di avvalersi degli strumenti di tutela posti a presidio dell’equilibrio del sinallagma contrattuale; Ritenuto, ancora, che non appare applicabile alle concessioni, in base al tuttora vigente art.30, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, la normativa contenuta nel Codice dei contratti in materia di importo della cauzione provvisoria; Ritenuto che le ulteriori censure, relative ai requisiti di ammissione e/o ai contenuti dello schema di convenzione, siano, allo stato, inammissibili per mancanza di un concreto interesse ad agire, trattandosi di clausole non immediatamente escludenti, o, comunque, ostative alla consapevole formulazione di un’offerta (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 3203 del 25.6.2014); Considerato invece, che appaiono illegittime le previsioni contenute nel bando (III.2.1) e nelle “regole amministrative per l’assegnazione della concessione” (art. 8.1.d) – nella parte in cui prescrivono che i concorrenti debbano versare metà dell’importo dell’offerta economica complessiva (e non già dell’importo a base d’asta) alla data di presentazione della domanda di partecipazione – in quanto le stesse non solo violano il più generale principio della segretezza delle offerte economiche, ma anche l’art. 1, comma 636, lett. d) della l. n. 147/2013; Ritenuto che, a sanare tale illegittimità, non valgano i chiarimenti successivamente resi dall’amministrazione, in quanto gli stessi, da un lato, integrano una vera e propria modifica delle regole di gara (in violazione delle più elementari regole di trasparenza e par condicio), dall’altro, non risultano, ormai, idonei ad impedire la potenziale conoscibilità delle offerte economiche; Ritenuto, infine, che la novità di talune questioni giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio e degli onorari di difesa;   P.Q.M.   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il bando di gara e le regole amministrative per l’assegnazione delle concessioni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente – Maria Cristina Quiligotti, Consigliere – Silvia Martino, Consigliere, Estensore.
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