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Gioco. Cancellazione elenco operatori legittima se l’esercente ha precedenti per gioco d’azzardo illegale
21/10/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) Il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone la cancellazione di un operatore dal registro RIES è legittimo anche nel caso in cui l’interessato non riceva da parte dell’Amministrazione una specifica contestazione se lostesso è stato condannato per gioco d’azzardo non lecito. E’ quanto hanno deciso i giudici della Seconda Sezione del Tar Lazio. I motivi del ricorso. Il provvedimento impugnato risulta motivato con riferimento al fatto che dal certificato dei carichi pendenti «a carico dell’interessata risulta emesso un decreto penale per un reato riconducibile ad attività di gioco non lecito». Avverso tale provvedimento la ricorrente deduce un solo motivo – incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e di leale collaborazione – evidenziando che: a) l’adozione di tale provvedimento non è stata preceduta dalla prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento; b) nel caso in esame tale obbligo non può ritenersi assolto con la comunicazione dell’avvio del procedimento inviata dall’Amministrazione con nota del 4 marzo 2014, perché tale comunicazione si riferisce ad un fatto allo stato del tutto superato – diverso da quello posto a fondamento del provvedimento impugnato – costituito dalla non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ricorrente in data 26 marzo 2013 ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui trattasi, per non avere la ricorrente dichiarato l’esistenza di un procedimento penale a suo carico, per non avere esposto la tabella dei giochi proibiti; c) l’omissione della predetta comunicazione ha impedito alla ricorrente di controdedurre in merito alla sussistenza della nuova causa ostativa all’iscrizione nell’elenco addotta dall’Amministrazione. Sebbene risulti provato che la ricorrente non ha ricevuto, da parte dell’Amministrazione, una specifica contestazione relativa all’emissione, a suo carico, di un decreto penale per un reato riconducibile ad attività di gioco non lecito, tuttavia la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non può comunque determinare l’annullamento del provvedimento impugnato alla luce delle seguenti considerazioni: A) l’art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto Direttoriale 9 settembre 2011, recante “Nuove disposizioni in materia di istituzione dell’elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010”, prevede espressamente, tra gli “ulteriori requisiti” per l’iscrizione nell’elenco (ossia ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente art. 4) “l’insussistenza negli ultimi cinque anni: … di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per … reati riconducibili ad attività di gioco non lecito”; B) l’art. 11 del predetto Decreto Direttoriale dispone che “gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell’anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell’elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio nazionale” (comma 1) e che “nel caso in cui, all’esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione, di cui all’art. 4 e 5, l’Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall’elenco”; C) da tali disposizioni si evince chiaramente che in caso di condanna definitiva per reati riconducibili ad attività di gioco non lecito – tra i quali rientra senz’altro la condanna riportata dalla ricorrente per il reato di cui agli articoli 17 e 110, comma 1, del T.U.L.P.S. – la cancellazione dall’elenco costituisce un atto dovuto; D) in ragione di quanto precede nel caso in esame sussistono i presupposti per fare applicazione della regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 – nella parte in cui dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” – perché risulta palese che, in presenza di un decreto penale di condanna non opposto, relativo ad un reato riconducibile ad attività di gioco non lecito, seppure l’Amministrazione avesse inviato una nuova comunicazione, dando atto della sussistenza di una diversa causa ostativa all’iscrizione dell’elenco, comunque la ricorrente non avrebbe potuto rappresentare circostanze idonee ad impedire l’adozione del provvedimento impugnato.