4/2025
Effettua il Login

Password dimenticata?

Oppure accedi con Facebook!
×
Le migliori offerte selezionate per te!
  • Winga : Promozione di Benvenuto - Inserito il: 26/8/2014
  • Sisal : Welcome Bonus Scommesse - Inserito il: 26/8/2014
  • Gamenet : Bonus Multipla 5% - Inserito il: 26/8/2014
  • Betclic : Cosa aspetti? Cè un Bonus fino a 150 € per te! - Inserito il: 26/8/2014
  • Winga : Bonus Compleanno - Inserito il: 26/8/2014
  • Sisal : Bonus Multipla - Inserito il: 26/8/2014
  • Gamenet : Per te un Bonus fino a 500 € - Inserito il: 26/8/2014
  • Betfair : 50 € di Bonus - Inserito il: 26/8/2014
  • Winga : Bonus sul Secondo Deposito - Inserito il: 26/8/2014
  • Sisal : Welcome Bonus Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • Gioco Digitale : Bonus Benvenuto Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • Betfair : 200% Bonus di Benvenuto Casinò - Inserito il: 26/8/2014
  • Winga : Bonus sul Terzo Deposito - Inserito il: 26/8/2014
  • Sisal : Sit 'n' Go Freeroll - Inserito il: 26/8/2014
  • Gioco Digitale : Free Roll Giochi Gratis - Inserito il: 26/8/2014
  • Betfair : Bonus di Benvenuto € 1.000 Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • Sisal : Scegli il tuo Bonus - Inserito il: 26/8/2014
  • Gioco Digitale : Classifiche Sit&go - Inserito il: 26/8/2014
  • Betfair : Club Vip Rake sulle ricompense - Inserito il: 26/8/2014
  • Snai : Bonus Benvenuto 50 € Cumulabile - Inserito il: 26/8/2014
  • Gioco Digitale : Classifiche Cash - Inserito il: 26/8/2014
  • BetFlag : Welcome Bonus Sport - Inserito il: 26/8/2014
  • Snai : Bonus Multipla fino al 118% - Inserito il: 26/8/2014
  • Iziplay : La tua scommessa è persa?Rimborsata fino a € 30 - Inserito il: 26/8/2014
  • BetFlag : Welcome Bonus Casinò - Inserito il: 26/8/2014
  • Snai : Bonus Benvenuto Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • Iziplay : Bonus Multipla fino al 118% di Bonus per te! - Inserito il: 26/8/2014
  • BetFlag : Welcome Bonus Casinò Live - Inserito il: 26/8/2014
  • Snai : Ricaricati di Bonus - Inserito il: 26/8/2014
  • Iziplay : Un Benvenuto che non si fa Aspettare - Inserito il: 26/8/2014
  • BetFlag : Più Giochi più Vinci - Inserito il: 26/8/2014
  • Snai : Bonus Benvenuto Casinò - Inserito il: 26/8/2014
  • Iziplay : Casinò 30 Euro Gratis! - Inserito il: 26/8/2014
  • Better (Lottomatica) : Bonus Benvenuto Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • Unibet : Bonus Sport fino a 25 € - Inserito il: 26/8/2014
  • Iziplay : Il Bonus Casinò più veloce del Web - Inserito il: 26/8/2014
  • Bwin : Bonus Casinò - Inserito il: 26/8/2014
  • 888.it : Bonus di Benvenuto - Inserito il: 26/8/2014
  • Unibet : Bonus Casinò Live fino a 300 € - Inserito il: 26/8/2014
  • joka : Bonus Benvenuto Instant - Inserito il: 26/8/2014
  • Bwin : Assicurati un Bonus Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • 888.it : 88 Giocate Gratis - Inserito il: 26/8/2014
  • Unibet : Bonus Casinò fino a 300 € - Inserito il: 12/3/2016
  • joka : Scala la vetta la vittoria ti aspetta! - Inserito il: 14/7/2014
  • Eurobet : Welcome Bonus Scommesse Sportive - Inserito il: 26/8/2014
  • 888.it : 10 € Bonus di Compleanno - Inserito il: 26/8/2014
  • William Hill : Scommetti ora e Live 100 € di Bonus - Inserito il: 26/8/2015
  • Pokerstars : Welcome Bonus Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • Eurobet : Welcome Bonus Poker - Inserito il: 26/8/2014
  • 888.it : Con il premio fedeltà tutte le ricariche contano! - Inserito il: 26/8/2014
  • :
  • :
 
Top Users
Il TAR Lazio bacchetta ancora AAMS per la irragionevolezza dei requisiti RIES
9/5/2014 - Fonte: Jamma
(Jamma) – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha deliberato sul ricorso di un terzo incaricato della raccolta contro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cancellazione dall’elenco operatori. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cancellazione dall’elenco operatori nonché il provvedimento di revoca motivato sulla base della circostanza che risultata mendace la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per i giudici il ricorso è fondato nel merito per le assorbenti considerazioni che seguono le quali riprendono testualmente le argomentazioni spese in analogo contenzioso e ribadite, anche di recente, dalla sezione (Tar Lazio – Roma, sez. II, n. 1742/2014). Dispone il comma 533 del’art. 1 della legge n. 266 del 2005, per come successivamente modificato, che “Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco“. In attuazione della richiamata disposizione è stato adottato il decreto direttoriale 9 settembre 2011, il cui art. 5 dispone che “In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni: a) di …..provvedimenti di rinvio a giudizio….. per: reati collegati ad attività di stampo mafioso; delitti contro la fede pubblica; delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; reati riconducibili ad attività di gioco non lecito…”. Contesta, in sostanza, il ricorrente la irragionevolezza della richiamata disposizione nel prevedere tra i requisiti per la iscrizione negli elenchi di che trattasi della insussistenza (negli ultimi cinque anni) anche di mero provvedimento di rinvio a giudizio, sia pure i reati indicati. Censura, quindi, l’automatismo di un meccanismo di cancellazione dagli elenchi necessariamente discendente dal provvedimento di rinvio a giudizio. Occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi del terzo comma dell’art. 1 del citato decreto direttoriale, “L’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate“. Ai sensi poi del terzo comma dell’art. 6 “Ai fini dell’iscrizione, è necessario il possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5 riferiti specificamente alle Sezioni e sottosezioni per le quali si chiede l’iscrizione“. Ed ancora va rimarcato che ai sensi del primo comma dell’art. 9 “I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività previste nel presente decreto“. Infine, ai sensi del secondo comma dell’art. 11, “Nel caso in cui, all’esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione, di cui all’art. 4 e 5, l’Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall’elenco“. Quindi, si rileva agevolmente che la iscrizione nell’elenco è condizione imprescindibile per il legittimo esercizio delle attività di che trattasi, che l’accertamento del (sopravvenuto) difetto di uno dei prescritti requisiti importa in maniera automatica la cancellazione dell’iscritto dall’elenco e che, giusta quanto dispone l’art. 5 del decreto direttoriale in questione, tra i detti requisiti ricorre quello della insussistenza nei cinque anni precedenti di provvedimenti di rinvio a giudizio per determinati reati. Siffatta ultima prescrizione, sulla cui scorta è peraltro adottato l’avversato provvedimento di cancellazione del ricorrente dall’elenco, appare al Collegio illegittima ed irrazionale, per come fondatamente rilevato da parte ricorrente. Giova innanzitutto osservare che detto ulteriore requisito (mancanza di provvedimenti di rinvio a giudizio) è posto sullo stesso piano della mancanza (sempre negli ultimi cinque anni) di “condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale” per i medesimi reati ovvero ancora al pari “di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di PREU“. Emerge con chiarezza la illegittimità della disposta parificazione, al rilevante ed incisivo fine della cancellazione dell’iscritto dall’elenco, del provvedimento di rinvio a giudizio con la sentenza di condanna passata in giudicato, uguali essendo i reati che vengono in considerazione. L’illogicità risiede appunto nel ricondurre a due presupposti così profondamente diversi, dei quali solo il secondo possiede il necessario grado di certezza in ordine all’acclaramento della commissione del reato, la stessa incisiva conseguenza sanzionatoria. Laddove il provvedimento di rinvio a giudizio, come dimostra proprio la vicenda che ha interessato l’odierno ricorrente, non conduce necessariamente all’accertamento della condotta colpevole dell’imputato. Si consideri che la giurisprudenza ha, ad esempio, in tema di revoca della patente di guida, distinto tra condanna penale e condanna penale passata in giudicato (per i medesimi reati legati agli stupefacenti) ritenendo non sufficiente una sentenza di primo grado appellata e dunque non irrevocabile, all’uopo invocando il disposto del secondo comma dell’art. 27 della Costituzione (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 11 settembre 2013 n. 546). Ne consegue che va dichiarata l’illegittimità in parte qua dell’avversato decreto direttoriale appunto nella parte in cui, all’art. 5, dispone, quale ulteriore requisito, il cui difetto importa cancellazione dall’elenco, l’insussistenza nei cinque anni di provvedimenti di rinvio a giudizio per i reati ivi previsti e con esso del provvedimento di cancellazione dall’elenco pedissequamente adottato dalla resistente amministrazione. Gli stessi vanno, quindi, annullati poiché illegittimi. Ne può fondatamente ritenersi che la mancata puntuale indicazione tra gli atti impugnati nell’epigrafe del ricorso o nelle sue conclusioni del decreto direttoriale di cui trattasi, il quale rappresenta l’atto presupposto del provvedimento di cancellazione impugnato in via principale, sia circostanza dirimente in senso contrario atteso che l’articolazione dei motivi di censura e, in particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, del terzo ed ultimo profilo di censura consente di ritenere, attraverso il richiamo ivi formulato alla giurisprudenza della sezione nella materia specifica, legittimamente che il suddetto decreto sia stato fatto oggetto di impugnazione e censura nei termini di cui in precedenza. Né ancora assume valenza dirimente l’ulteriore circostanza che nel provvedimento di cancellazione si da atto che la dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente è risultata mendace, atteso che, in effetti, la sua cancellazione dall’elenco di cui trattasi è stata disposta proprio ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 11 del decreto direttoriale di cui in precedenza. Conclusivamente, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni tutte di cui in precedenza. Sussistono tuttavia, attesa la relativa novità della questione, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.